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Il Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi

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di Anna Romano

Con la decisione (UE) 2019/300 la Commissione Europea ha istituito un nuovo piano generale per la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi a seguito dell’esperienza, non sempre positiva, maturata negli ultimi anni e della valutazione REFIT del regolamento (CE) 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale). E’ stato potenziato e precisato quanto stabilito dalla precedente decisione della Commissione, nel frattempo abrogata, ponendo l’accento sulla preparazione alle crisi, oltre che sulla loro gestione.

Obiettivo principale del piano è tutelare la salute pubblica nell’Unione, garantendo una risposta rapida ed efficace e con minore impatto economico nei settori interessati. I rischi di una crisi alimentare possono essere di natura biologica, chimica e fisica e comprendono i pericoli connessi alla radioattività ed agli  allergeni.

Il piano si applica a situazioni che comportano rischi derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione delle misure urgenti di cui all’articolo 53 o all’articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

L’impostazione, i principi e le procedure pratiche del piano generale potrebbero però anche essere considerati come orientamenti per la gestione di altre crisi di origine alimentare che non comportano rischi per la salute pubblica (Decisione CE 2019/300, Considerando 8).

Il nuovo piano si basa su tre concetti-chiave: gradualità, coordinamento rafforzato a livello dell’Unione, strategia di comunicazione conforme al principio della trasparenza.

La Commissione prevede un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come “crisi”, in base alla gravità e alla portata dell’incidente in termini di effetti sulla salute pubblica. Non tutte le situazioni infatti richiedono necessariamente l’attivazione di un’unità di crisi, ma possono beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell’Unione.

Per decidere del livello di intervento la classificazione del rischio diventa essenziale e deve essere tempestiva. Va tenuto conto della natura, gravità e prevedibile ampiezza dell’incidente, ma anche delle sensibilità politiche e dei consumatori.

Il coordinamento tra Stati membri e Commissione, come quello tra sistemi di allerta, laboratori ed agenzie (EFSA ed altri organismi di valutazione), deve garantire una risposta rapida all’insorgere dell’emergenza, per consentire la messa a punto di strategie efficaci. Viene perciò rafforzato il collegamento tra SARR (Sistema di allarme rapido e di reazione) e RASFF (Sistema di allerta rapido su alimenti, mangimi e materiali a contatto)[1], nella logica ‘One Health’.  La Commissione Europea  assume un ruolo “più incisivo” in termini di comunicazione e di coordinamento generale degli Stati membri per evitare le crisi.

Vengono definite le regole della strategia di comunicazione al pubblico dei rischi e delle misure adottate in caso di incidenti alimentari. Comuni denominatori di tali regole sono la trasparenza e la chiarezza delle informazioni divulgate attraverso i possibili canali, al fine di evitare distorsioni del mercato ed inutili allarmismi. Il flusso di notizie va gestito dalla Commissione in sinergia e sintonia con gli Stati Membri ed in linea con le agenzie scientifiche europee (Efsa, Ecdc) e le reti internazionali (Infosan) per garantire la coerenza dei messaggi.

Il “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”

In armonia con il Piano generale per la gestione delle crisi a livello dell’Unione, con l’intesa Stato Regioni dell’8 Aprile 2020 (Rep. Atti n.61/CSR) è stato adottato il “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (in attuazione dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell’art.8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019).

Il piano nazionale individua le Autorità competenti coinvolte (Ministero della salute, Regioni ed ASL) ed il Coordinatore di crisi nazionale,  punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte e figura cardine per garantire l’efficienza degli interventi attuati.

Il piano copre eventi che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale ed eventi che richiedono l’istituzione di un’unità di crisi che riunisca le Autorità competenti ed i pertinenti Istituti scientifici nazionali. Diventa  fondamentale definire il livello di gestione di un evento, al fine di stabilire se per il suo superamento è sufficiente l’applicazione delle sole misure previste dal sistema di allerta rapido (RASFF) o se è necessario un coordinamento rafforzato o l’attivazione delle Unità di crisi (Appendice 1 dell’Intesa). Di supporto è la valutazione rapida del rischio ( risk evaluation) che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinare la natura di un evento ed è affidata alle istituzioni scientifiche di riferimento (ISS, IZS,etc.).

Dal punto di vista operativo il piano fornisce un quadro completo delle attività chiave da intraprendere per reagire ad un evento avverso non routinario nel settore alimentare e/o dei mangimi; le procedure da seguire sono comuni e vanno applicate da tutti i livelli amministrativi coinvolti nel controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi, centrale, regionale e locale.  E’ necessario, pertanto, che le Autorità competenti assicurino adeguata formazione e continuo aggiornamento, con esercitazioni pratiche e simulazioni,  per garantire la  corretta applicazione delle procedure previste nella gestione delle emergenze alimentari, inclusa una corretta e trasparente informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate per contenere o eliminare il rischio.

A crisi terminata va avviato il processo di valutazione post-crisi che prende in considerazione 3 componenti: la valutazione del rischio (risk  assessment), la valutazione delle attività di gestione della crisi e la valutazione delle attività di comunicazione del rischio. I possibili insegnamenti da trarre costituiranno spunti per la revisione delle procedure operative e degli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi in un ciclo continuo di miglioramento del sistema.

 

 

 

 

 

Giugno 27, 2022/da Salvatore Medici
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